51. Ai fini dell'articolo 22 e dell'articolo 100 valgono le seguenti definizioni: a) «rete pubblica di telecomunicazioni» è l'infrastruttura pubblica
disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni.
Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni (artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)
i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui
settore delle telecomunicazioni); b) ai concorsi indetti per esercitare un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 219, comma 1, sia
per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV
Lo studio offre una approfondita ricostruzione del quadro normativo, nazionale e regionale, in materia di impianti di telecomunicazioni, integrato