15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la
altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte
dell'obbligo di concludere il contratto, soffermandosi sulla natura e la disciplina dell'azione promossa ai sensi dell'art. 2932 codice civile
quale prevedeva una preliminare delibazione di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale promossa dal figlio
La revoca degli amministratori e l'azione di responsabilità promossa dal socio, dai creditori sociali e dal curatore fallimentare