corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare
17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del
18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo 129, comma 3, che deve comprendere la
fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
3. Con il regolamento é istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per
definitivo comporti una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione
particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei
complessivo stimato dei servizi e lavori successivi é computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui
certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o
per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e
autovetture cedute, possono far ricorso al regime IVA del margine secondo il metodo globale, che consente di determinare l'ammontare del margine
dell'opera, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando elementi accessori, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'opera
Appalti: interessi di natura sociale ed ambientale nella disciplina comunitaria e in quella globale
dell'attività di "tutela globale" dei lavoratori davanti ai rischi e danni da lavoro. Viene posta in risalto la necessità della massima integrazione sia
globale riconosce il potere delle autorità nazionali di definire autonomamente il contenuto delle regole e delle decisioni amministrative che esse