di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di
affermare e dimostrare la falsità del documento formalmente redatto secondo la normativa fiscale.
L'A. si sofferma su una pronuncia di legittimità con cui la Cassazione sancisce che i creditori insoddisfatti di una società "formalmente" estinta
della seconda parte della Costituzione attualmente all'esame del Senato della Repubblica e che, tra l'altro, introduce formalmente la c.d. devolution
comunitaria 2004/35/CE, cui pretende di dare attuazione, una responsabilità solo formalmente di tipo riparatorio ma che in realtà continua ad essere