Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico (art. 13, d.lgs. n. 190/2002)
8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e le infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applica
7. Alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applicano le disposizioni di cui alla parte III.
l'approvvigionamento energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il Ministero delle attività produttive.
l'approvvigionamento energetico, incluse nel programma di cui all'articolo 161, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
strategiche per l'approvvigionamento energetico e di tutte le attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia
energetico di cui all'articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, é data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione della normativa