6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato
4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti
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favorire l'occupazione ed era stato anche denominato "sblocca cantieri" per il fatto che le norme avevano, prevalentemente, l'obiettivo di riavviare i
riguardante i provvedimenti e le vicende che conseguono alla risoluzione del contratto: il dovere di ripiegamento dei cantieri e di sgombero delle aree
Ruolo e funzioni dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: criticità e discrasie tra normativa e giurisprudenza
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prevenzione degli infortuni nei cantieri. La conclusione cui i giudici della Cassazione sono prevenuti- condivisibile solo per ciò che attiene i principi