6. Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate, provvedono alle
Garanzie di esecuzione e coperture assicurative (art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)
Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici (art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994)
6. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie previste dal presente codice sono approvati con
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la
presente articolo. Alla società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico
bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie
riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma
mercati ed investe le società quotate e le società bancarie, finanziarie e assicurative a tutela degli investitori. Ma l'avvicinamento agli IAS è
abuso delle denominazioni assicurative. Infine, si evidenziano i problemi inerenti l'accertamento delle sanzioni ed il ruolo dell'I.S.V.A.P.