Art. 70.
1. Ai termini per la presentazione delle candidature e delle offerte si applica l'articolo 70, con esclusione del comma 9 e del comma 11. Il termine
2. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i commi da 1 a 11 dell'articolo 70, in quanto compatibili.
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione (art. 70, direttiva 2004/18)
3. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e 79 e gli articoli da
termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7.
pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio.
1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non offrono per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9, l'accesso libero
stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni
messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9.
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti, di cui all'articolo 70, comma 11
precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i
-sexies e 16-septies, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, legge n. 266/2005)
servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.
Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due
gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71
l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e
, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
La riforma breve della legge fallimentare ha interessato anche gli "effetti della revocazione" (nuovo art. 70), tra l'altro, inserendovi la
, già dettata dalla normativa comunitaria, è stata introdotta con il d.lg. n. 70 del 2003. Il decreto si limita al recepimento dell'atto comunitario e
dell'esposizione debitoria, con effetto restitutorio comunque limitato, nel quantum, alla differenza indicata dal nuovo art. 70, terzo comma, soltanto
La scelta del rito ai sensi dell'art. 70 ter disp. att. c.p.c.
distribuzione delle stesse. Rispetto ad una ricerca avente il medesimo oggetto di indagine effettuata negli anni '70 si è evidenziata inoltre
Legale dell'Università di Pavia, utilizzando comparativamente precedenti raccolte, risalenti rispettivamente agli anni '70-'80 e '81-'91
La Consulta è intervenuta sugli art. 70 e 72, d.lgs. 26 marzo 2001, n .151, dichiarandone l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non
dall'avvicendarsi di fasi di successo e fasi di crisi e declino. Oggi, grazie anche ad una intensa stagione di riforme avviata nei primi anni '70, si