Art. 67.
9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
Ambito di applicazione e oggetto (art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori speciali (art. 67, direttiva 2004/17; art. 29
Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
comunitarie (articoli 1.9, 75, 80.1, 80.2, direttiva 2004/18; articoli 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva 2004/17)
2. Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE e il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, si intende per: a) «invio postale»: un invio
indicati nell'articolo 67: a) una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo o di ogni documento complementare, ivi compresa eventuale
eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I
l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre
imprenditori con il novellato art. 67 terzo comma lett. d) legge fallimentare.
. 13 del d.l. 26 marzo 1997, n. 67 (convertito, con modificazioni, nella l. 23 maggio 19987, n. 135). Il decreto conteneva disposizioni urgenti per
più critica problematicità, pervenendo ad un'originale esito interpretativo, nel senso dell'irrevocabilità, a norma dell'art. 67, primo comma n. 2
), modificando il secondo comma dell'art. 67 legge fallimentare, avrebbe confermato l'applicabilità in ambito fallimentare della presunzione di onerosità
Conciliazione giudiziale e profili di revocabilità ex art. 67
L'A., nell'ambito dell'applicazione interpretativa della disposizione di cui all'art. 67, primo comma n. 2 e secondo comma legge fallimentare
Dalla precedente disciplina a quella attuale: analisi dei cambiamenti apportati, con particolare riguardo alla nuova formulazione dell'art. 67 l
coordini sistematicamente con le norme di cui agli artt. 65, 66, 67 alla luce della riforma del diritto fallimentare.
La revocatoria delle rimesse bancarie nel "nuovo" art. 67 l. fall
art. 67 Cost.) e ha subito, nell'ultimo quindicennio, ulteriore svilimento nel nome della razionalizzazione dei procedimenti elettorali, sempre più tesi
1992 (come modificato dal d.lg. n. 67 del 2000), di attuazione della direttiva n. 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, che
L'A. passa in rassegna ed esamina i seguenti atti normativi: l. 1 marzo 2006, n. 67 recante "misure per la tutela giudiziaria delle persone con