La disposizione contenuta nell'art. 38, primo comma, del d.p.r. n. 602/1973, secondo la quale il contribuente può presentare istanza di rimborso
applicabile la decadenza prevista dall'art. 17 del d.p.r. n. 602/1973, lett. a). Non è, infatti, ipotizzabile l'applicazione della decadenza prevista dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2005 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 25 del d.p.r. n. 602 del 1973, come modificato dal d.lg
provvedere in merito ad essa), è, però, idonea ad interrompere il termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.p.r. n. 602/1973 (in quanto manifesta la
territoriale dell'Ufficio finanziario, legittimato a ricevere le istanze di rimborso ex art. 38 del d.p.r. n. 602/1973, è costituito dal domicilio fiscale
artt. 17 (testo vigente per le dichiarazioni presentate prima del 1 gennaio 1999), 24 e 25 d.p.r. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle