Art. 214.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 208 a 214, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo
, sfruttamento di area geografica), che le stazioni appaltanti che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per tali
dell'appalto aggiudicato; h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207, qualora, ai sensi dell'articolo 214
c.d.s. La disposizione attributiva della competenza al Tribunale, introdotta nel comma 2 dell'art. 186 c.d.s. dalla l. n. 214/2003, di conversione del
tema di elezioni provinciali e cause di ineleggibilità; C. Cost. 1 giugno 2006, n. 214 in tema di decreto competitività; C. Cost. 1 giugno 2006, n