uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni inderogabili recate dalla normativa riformata, peraltro attraverso quorum deliberativi non
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limite di cui l'art. 185c.p., finalizzato ad uniformare l'intera categoria del danno non patrimoniale alle nuove letture "costituzionalmente ordinate", può
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uniformare la nuova regolamentazione, ne aveva previsto l’applicazione retroattiva. Invece il legislatore del 1996, come quello del 2001, non è
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innovatore e dall’esigenza di uniformare il trattamento delle situazioni giuridiche pendenti e quello delle situazioni che si determineranno in futuro.
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