locatore, contestando la tesi dell'irretroattività in ordine agli effetti del contratto, ma escludendo la possibilità, per il curatore di ottenere dal
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concorsuali che, anzi, per la prima volta dichiara la fallibilità della società per azioni unipersonale, escludendo, invece, la società a responsabilità
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connesse e l'unitarietà del risultato economico cui mirano, escludendo l'atipicità del contratto di sublocazione. La sentenza offre spunti di
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adita, escludendo che, in tal caso, possa essere avallato un trattamento in termini di inammissibilità.
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danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., così escludendo l'addebito in via esclusiva della responsabilità al privato che sia incorso in un comportamento
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