Nel vigente assetto ordinamentale, la risarcibilità del danno non patrimoniale invocata ex art. 2059, c.c., non comporta l'atipicità dell'illecito
diritto
Si consolida il nuovo corso interpretativo dell'art. 2059 c.c.: il nuovo danno lato sensu non patrimoniale prende il posto del danno esistenziale
diritto
, ovvero all'intangibilità degli affetti familiari. L'ampliamento dei confini della norma di cui all'art. 2059 c.c. determina, a giudizio del Tribunale di
diritto
degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.
diritto
La Cassazione sviluppando la lettura costituzionale dell'art. 2059 c.c., riconosce la risarcibilità del danno esistenziale come voce autonoma di
diritto
"costituzionale" dell'art. 2059 c.c. accolta dalla Corte di Cassazione con le decisioni del 2003 esige, però, la lesione di un diritto di rango
diritto
, ex art. 2043 c.c., e le più recenti pronunce sul c.d. danno esistenziale, che sembrano attrarlo nell'orbita dell'art. 2059 c.c. L'A. - anche alla
diritto
ed il superamento, indotto dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. ed il danno morale siano irrisarcibili.
diritto