2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo
prestatori presenti sul mercato comunitario, ma è costretto a richiedere il servizio a controparti ben definite (ossia i singoli Comuni competenti
cassazione che afferma che l'esodo dei prestatori di lavoro cui fa riferimento l'art. 19, comma 4-bis, del T.U.I.R. non presuppone che ne siano oggetto