giudizio in merito deve basarsi su elementi strettamente oggettivi, ma non può essere neppure trascurato il fatto che il soggetto avesse la possibilità di
atteggiarsi dei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, per cui tale valore può essere escluso nella determinazione del valore imponibile ai fini dell'imposta di
incapaci, a condizione che ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi fissati dalla legge. Nel caso di acquisti in comunione legale dei beni, invece, è
maniera responsabilmente consapevole degli oggettivi limiti del decidere e dell'agire in campo medico.