2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al
sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.