Art. 194.
5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del codice.
1979, n. 32; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; Vista la legge 3 maggio 1985, n. 194; Vista la legge 14 ottobre
della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; p) la legge 3 maggio 1985, n. 194; q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620; r) il decreto del Ministro
liquidi di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui agli artt. 193 e 194 d.lg. 267/2000 (salvaguardia degli equilibri di
tutela della maternità e l'interruzione volontaria della gravidanza (legge 194/1978, che ha allargato i limiti cronologici in cui la minore esprime il
all'abrogazione dell'intero Titolo X del codice penale ad opera della legge n. 194 del 1978, contenente norme per la tutela della maternità e
gestante interdetta, inabilitata o naturalmente incapace, anche alla luce degli estremi normativi previsti dalla legge 194/78.