quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall'articolo 10
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maggiore esenzione dei dividendi percepiti, al ricalcolo del pro-rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi e all'esenzione delle
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disciplina del "pro rata" patrimoniale. Di tali istituti non è stata fatta menzione nel quadro RG, perché non si dovrebbero applicare alle imprese minori.
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materia di detrazione, occorrendo stabilire anche se sia applicabile il "pro rata" e valutare le possibili opzioni per i contribuenti interessati.
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relativo ad una rata di condono tributario effettuato presso tale esattoria e confutando l'opposta tesi amministrativa che tendeva ad attribuire la
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sull'acquisto di immobili ad uso abitativo e quella "soggettiva" (riduzione del "pro rata" di detraibilità) derivante dalla concessione degli stessi in
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(ad es., riduzione del "pro rata" di detraibilità oltre i dieci punti) e non all'anno in cui è stato effettuato l'acquisto o è stata chiesta a rimborso
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ricavabile un effetto positivo ai fini della applicazione di quelle disposizioni quali quelle in materia di "pro rata" patrimoniale e di "thin
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