4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
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1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del
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2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di
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4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla
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, come prescrive, invece, la legge.
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, l'art. 150 TUF prescrive anch'esso un obbligo di comunicazione degli interessi laterali all'organo di controllo, ma non sussiste un rapporto di
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delle somme versate si prescrive in dieci anni a decorrere, quando l'operazione giudiziale si inserisce in un rapporto di conto corrente bancario, per
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