Dalla "insidia" alla "anomalia" stradale: un passo auspicabile, ancora rinviato, nell'applicazione dell'art. 2043 c.c.
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rendere più difficoltose la custodia e la vigilanza sulla cosa. Trova invece applicazione la regola generale di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c
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illeciti e costituiscono pertanto fatti produttivi di danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.; fra i titolari del diritto al risarcimento vi sono
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