Art. 179.
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procedura di cui all'articolo 179, comma 2, ed i marchi internazionali, designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in
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domanda; c) registrazioni; d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo 179, comma 2; e) rinnovazioni; f) domande di trascrizione
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marchio, la cui domanda non è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179, comma 2; c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la
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fallimentare esercitata dopo l'inizio della fase liquidatoria nell'ambito dell'amminstrazione straordinaria regolata dalla legge 95/179 e la disciplina
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