è stato introdotto un regime generalizzato di indeducibilità delle svalutazioni delle partecipazioni; tuttavia, per le svalutazioni operate fino al
partecipazioni con i requisiti della «participation exemption», il recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte nei periodi d'imposta precedenti
per la perdita di vecchi benefici, quali il credito di imposta e la deducibilità fiscale delle svalutazioni delle partecipazioni. A fronte di queste