2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da
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interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e
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, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e gli altri
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Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e
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del 1986, per giungere poi a proprie conclusioni, in parte divergenti da quelle ivi contenute. Nel Capitolo I, l'Autore fornisce una generale
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dell'art. 5 del t.u. n. 917 del 1986, incide sulla struttura stessa della società-persona, e fa dubitare se essa costituisca uno schermo invalicabile. Con
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manifestazione di capacità contributiva, specificamente individuata dall'art. 51comma 1, del d.p.r. n. 131/1986. Pertanto, nel caso di divergenza tra i due
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