Articolo 101
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1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per
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all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
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3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le
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3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del
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negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
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2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare
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parlamentare", pertanto, viola l'art. 6, comma 1, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché gli artt. 24, comma 1, 101, 102, commi 1 e 2, e 111, commi 1
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