, sotto il primo profilo, l'A., da un lato, nega importanza decisiva all'argomento desumibile dal tenore letterale dell'art. 23 l. 87/1953 e, dall'altro
stabilita dall'art. 53 comma 1 c.p.c. sarebbe comunque infondata. Ed infatti o si nega all'ordinanza l'idoneità al giudicato ed allora essa confluisce nella
Dopo aver discusso e illustrato l'attuale situazione ordinamentale dell'Unione europea, l'A. nega che si possa attualmente affermare l'esistenza di
. L'Agenzia nega la percorribilità della prospettiva ipotizzata per l'assenza «di un presupposto giuridico soggettivo», presupponendo che un soggetto