successiva declaratoria di incostituzionalità della norma astratta sulla quale si era fondata la decisione degli arbitri.
considerazioni. Anzitutto viene prospettata l'incostituzionalità di eventuali disposizioni che, sulla falsariga del passato, facessero divieto di procurarsi la
L'A. commenta la sentenza n. 194/2002 della Corte Costituzionale, con cui viene dichiarata l'incostituzionalità dei commi 205, 206 e 207 dell'art. 3
(Finanziaria per il 2002), soffermandosi sugli aspetti più problematici della nuova disciplina, nonché sui dubbi di incostituzionalità della medesima
Cost.). Evidenziata la scarsa valorizzazione del primo profilo di incostituzionalità, l'A. rileva, all'opposto, l'importanza del riferimento al
, pur ritenendosi probabilmente esente da censure di incostituzionalità, sul piano del canone della ragionevolezza, la previsione di una nullità