dell'elemento materiale del reato e del dolo specifico contenute nella riforma, sottolineando che esigenze in tal senso erano state messe in evidenza
abbandonato il termine fraudolentemente, che in passato aveva dato adito a controversie giuridiche sulla punibilità anche del c.d. dolo eventuale); ii) il
ed orientale, con adeguati riferimenti alla duplice fonte di imputazione - il dolo e la colpa - alla problematica relativa alla prova