di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, così come individuate dai contratti
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indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o
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. Nell'esame della motivazione della sentenza, vengono individuate ed analizzate le tre linee argomentative che hanno condotto la Corte al rigetto di
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leggi e regolamenti, è assai difficile ipotizzare ipotesi di cause di non punibilità diverse da quelle espressamente individuate. Con particolare
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contenziosi in tema di responsabilità medica, vengono inoltre individuate procedure di composizione amichevole delle liti.
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