alcuna deroga al principio dell'unanimità dei consensi sancito dall'art. 2252 c.c. in ordine alle modifiche dell'atto costitutivo, né alcuna regola
volontà di considerare il contratto associativo ed in particolare anche quello costitutivo di società di capitali non più soltanto in termini di
l'elemento costitutivo della prestazione si limita alla collaborazione coordinata e continuativa, mentre l'art. 3 comma 12 della l. 335/1995, richiede
: l'annullabilità e la nullità. Una delibera assembleare è annullabile quando non sia stata annullata in conformità della legge o dell'atto costitutivo