L'art. 9, comma 11, 1. 23 dicembre 2000, n. 388, riconosce alla società in nome collettivo e in accomandita semplice la soggettività passiva ai fini
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umana e dei suoi diritti. Ciò nonostante, la soggettività dei diritti non è riconosciuta prima della nascita, quindi sono giustificati sia l'aborto sia
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fattispecie formale, strettamente legata al riconoscimento di soggettività e personalità giuridica, ma anche in termini di "autoregolamento" di interessi
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prestazioni terapeutiche di maggiore rilievo, nonché delle procedure diagnostiche più impegnative, ma anche la soggettività proposta dal paziente. Sulla
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