Entrata in vigore del testo unico
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002.
1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.
1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente testo unico.
Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)
4. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con
presente testo unico.
desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha
tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico.
allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento
unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.
dell'artigianato. Una copia della documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in
direttore dei lavori allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della
Sportello unico per l'edilizia (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti
denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina
scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali: a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1
questo testo unico, le seguenti leggi: a) legge 5 novembre 1971, n. 1086; b) legge 2 febbraio 1974, n. 64; c) legge 9 gennaio 1989, n. 13; d) legge 5 marzo
sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati
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