(Modifiche allo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia).
di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, quale risulta dalle disposizioni
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come
Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle
1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni
1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto