l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero del seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
della legge regionale che disciplina le modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15
, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi
, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione
Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle
comma 1, lettera v), del presente articolo, per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si osservano le seguenti
regionale. Art. 9. - Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale. Il
, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei princìpi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della
, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la
provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima
Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di
leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici