Limiti ai consumi di energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)
1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché
contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della
attenzione è stata dedicata alla scelta tra consumi ed entrate quali indicatori di povertà; e all'uso di differenti scale di equivalenza al fine di