Costituzionale italiana, dopo una prima fase di chiusura ad un tale tipo di controllo, nel timore d'invadere la sfera riservata alla discrezionalità
irrazionale "chiusura". Con riferimento alle eccessive aperture, il TAR del Lazio - concludendo che il CNRPC e il CNDC sono "imprese" ai sensi del
cambio storico e cambio corrente alla chiusura dell'esercizio l'applicazione del principio di coerenza valutativa presuppone che il contratto
di redditi d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e sino alla chiusura del
2001, purtuttavia, fra tante incombenze gli uffici finanziari si devono attivare per predisporre i conti relativi alla chiusura dell'esercizio 2000