3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi
relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il
disciplina ed i riferimenti che possono essere utilizzati quali spunti di riflessione ed approfondimento e segnalando gli aggiornamenti circa l'attività
questi aggiornamenti, qualora le variazioni del listino abbiano luogo all'interno di un periodo di normale revisione, ad esempio annuale, e soltanto
Gli aggiornamenti alla disciplina del reclutamento nelle università