adunanze del 9 ottobre 2000 e del 4 dicembre 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001; Sulla
Art. 26 (L)
Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)
Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6, legge 6
, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge n. 662
agli articoli 26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9; legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli
regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23 febbraio
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 13 aprile 1983, n. 122, nella legge costituzionale
1. Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, e successive modificazioni, sono apportate
1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le
1. Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26
dell'articolo 5 della legge della regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla
CEE n. 95/26. Pertanto, dopo un esame dell'iter che ha portato all'adozione di detta Direttiva si analizzano i singoli presupposti dell'obbligo di
, rispettivamente degli artt. 10 e 26 del Testo fondamentale del 1948. Al riguardo viene segnata la distanza dell'accezione costituzionalistica di reato politico
dichiarazione IVA, pur non sussistendo le condizioni per procedere in via autonoma alla correzione contabile ex art. 26 d.p.r. 633/1972.
I soggetti IVA hanno il diritto di operare variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. n. 633/1972