Art. 117 (R)
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga
lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
sentenza. In questo modo, però, si finisce per svilire l'art. 117 Cost. che prevede la competenza legislativa regionale (concorrente) in materia di
basi materiali e per tipi di potestà legislativa, operato dal nuovo art. 117 Cost. Un'ulteriore causa di relativizzazione e storicizzazione dei