nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
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1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
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metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
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Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
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stesso, non dunque al Presidente regionale. In questa direzione si muove, sull'esempio di analoghe previsioni contenute in taluni statuti, la
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regionale atto ad assicurare all'ente forme particolari di autonomia alla stregua degli Statuti delle regioni ad autonomia speciale. In particolare si
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) indicazioni possono esser date soprattutto dai nuovi statuti.
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la riserva al Consiglio dell'approvazione dei regolamenti regionali, ha aperto nuovi spazi per gli statuti, chiamati ora a definire il sistema delle
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