1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di
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2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di
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acquistate in regime di comunione legale tra coniugi sono da imputarsi, ai fini fiscali, a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto. E ciò sulla
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Partecipazioni societarie: i redditi sono ricompresi nella comunione legale tra coniugi
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