di fondo consiste nel contemperare l'esercizio di questi diritti con l'interesse dell'imprenditore ad un ordinato sviluppo dell'attività aziendale
semplificazione ed alla autonomia organizzativa, con conseguente valorizzazione dell'autoregolamentazione e delle capacità di scelta dell'imprenditore, in risposta
da infortunio, evitando un esborso eccessivamente oneroso per l'imprenditore e consentendo all'INAIL il corretto esercizio delle azioni di rivalsa
all'esercizio dello jus variandi spettante all'imprenditore. La decisione appare condivisibile, sia perché idonea ad evitare le conseguenze, altrimenti
" e "foro della dipendenza aziendale"); dall'altra, in quanto essa amplia la facoltà di scelta non solo (e non tanto) in favore dell'imprenditore - il