decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo
legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui
dell'art. 23 della normativa citata. Il ricorrente lamentava la corresponsione di una somma eccessiva a titolo di canone locatizio, della quale chiedeva la
egualitarie, la corresponsione dei tributi. Per tutelare, quindi, questa imprescindibile necessità ogni apparato statale organizzato ha sempre
vigente, che l'assegno del coniuge beneficiario, indipendentemente dalla modalità di corresponsione (periodica o una tantum), costituisca reddito