(Autorizzazione e accreditamento).
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fini dell'accreditamento.
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3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le
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pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di
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delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5; c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi
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Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui
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processi di "individuazione" e processi di "accreditamento"; ma anche da veri e propri disturbi, da turbative comunicazionali, alcune delle quali sono
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