3. In pendenza dell'offerta, la CONSOB può: a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del
18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l'articolo 190.
fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle relative norme regolamentari; b) vietare la sollecitazione all'investimento in
, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta dell'autorità proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi
4. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 97, comma 4.
in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle relative norme regolamentari; b) vietare l'ulteriore
2. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei divieti di esercizio del voto previsti dall'articolo 16, commi 1 e 2, 61, comma 7, e 80
4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente capo o delle relative norme regolamentari, la CONSOB
appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione è stata commessa
3. Gli amministratori di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di
3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e della relative norme regolamentari
in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, comma 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire
2. Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni degli articoli 94, commi 3 e 4, 95, 97 e 98 e delle relative
3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica anche a chi effettua annunci pubblicitari riguardanti sollecitazioni all'investimento in violazione
violazione delle disposizioni dell'articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire
dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SIM, delle
viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 103, commi 4 e 5; b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni
, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la
in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con
, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; b
1. In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di SICAV e
1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività
1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di banche comunitarie e di società finanziarie previste dall'articolo 18
sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive
fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8
diffusione degli stessi; b) vietare l'attività di sollecitazione e di raccolta delle deleghe quando riscontri una violazione delle disposizioni della
o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni
1. Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni degli articoli 94, comma 1, e 96 ovvero dei provvedimenti
Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme
in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del
nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a
, evidenziando la sua presenza attraverso la violazione dei comuni schemi percettivi e di comportamento, come attraverso l’allestimento di un’inedita mise en
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I) I difensori di C. A. hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) violazione dell’art
denunciando la violazione ed erronea applicazione degli artt. 161, 601, 627 c.p.p. in dipendenza della nullità del decreto di citazione relativo al
Col primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.649 c.p.p. sul rilievo che nella sentenza impugnata è stato erroneamente
O) Nell’interesse di T. V. veniva dedotta l’inosservanza di norme processuali in riferimento alla violazione degli artt. 521 e 597 c.p.p. in quanto
stessi errori di diritto sanzionati con l’annullamento dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1114-95, in cui era stata accertata la violazione da
E) Nell’interesse di M. R. l’avv. Daria Pesce proponeva contro la sentenza impugnata le seguenti censure: a ) violazione degli artt. 498 e 499 c.p.p
per violazione dell’art. 606 lett. c) ed e), in relazione agli artt. 627, comma 2,3 e 4 e 624, comma 12 c.p.p., in quanto la Corte di rinvio aveva
di annullamento e, di riflesso, la violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte regolatrice al quale il giudice di rinvio è tenuto ad
; inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da imputati di reato connesso, S. M. e A. R. per violazione dell’art. 602, comma 2 e 3 c.p.p., essendo
risultano del tutto prive di specificà, in quanto, oltre ad una generica doglianza di illegittimità per violazione di legge e per illogicità della
inosservanza e falsa applicazione dell’art. 110 c.p. nonché da mancanza e illogicità manifesta della motivazione per la ragione che, in violazione delle
) violazione della legge penale e difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Nell’interesse del M. proponeva ricorso anche l’altro difensore di fiducia, avv. S., formulando i seguenti motivi: a) violazione della legge
C) N. M. proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza sotto i seguenti profili: a) violazione della legge penale in
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 386, n. 3, c.p.p. e 390 nn. 1 e 2 dello stesso codice nonché la manifesta