associativo e alla ritenuta aggravante del numero degli associati, avendo dato la Corte di rinvio adeguatamente conto delle statuizioni riguardanti
generiche e la pena complessiva è stata rideterminata per effetto della ritenuta continuazione con le analoghe violazioni della legge sugli
stata ritenuta la sua responsabilità per i reati contro la P.A.; sono state concesse le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti
manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità dell’imputato per tutti i reati ascrittagli: in particolare, veniva
la situazione di incertezza probatoria ritenuta, invece, sussistente relativamente alla condotta tipica della partecipazione all’associazione
da adeguata motivazione che fornisce congruo supporto giustificativo alla ritenuta rilevanza dell’assunzione del mezzo di prova, la cui necessità
3.1. – L’appartenenza di C. A. all’associazione è stata ritenuta dimostrata mediante il coordinamento di distinti elementi probatori, pienamente
responsabilità è stata ritenuta provata alla luce dei risultai delle intercettazioni telefoniche, comprovanti pressioni politiche per fare approvare il
della motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza del M. all’associazione e alla commissione dei reati fine con riferimento, in particolare, all
.603, comma 1 c.p.p.) o la rinnovazione sia ritenuta “assolutamente necessaria” (art.603., comma 3 c.p.p.), nel giudizio di rinvio, per l’assunzione di
cui esame è contenuto nella seconda parte della sentenza impugnata e ritenuta la continuazione con la condanna irrevocabile pronunciata dal Tribunale di
di corruzione ex art. 321 c.p. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza per tale reato: la censura veniva
penale e vizi logici della motivazione relativamente alla ritenuta esistenza delle aggravanti di cui all’art. 75, comma 1 e 4 della l. n. 685-75, in