4. Per le società cooperative, la percentuale di capitale indicata nel comma 1 è rapportata al numero complessivo dei soci.
può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108.
per cento del capitale sociale o la minore percentuale stabilita nell'atto costitutivo e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stabilisce la quota percentuale del
percentuale stabilita nell'atto costitutivo possono esercitare l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci e i direttori generali
nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i