Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie
Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati o negli scambi organizzati indicati negli articoli
8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che
CONSOB è esercitato nel termine di trenta giorni per le offerte aventi a oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il
operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta; c) le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino
presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro
e qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo
crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel