imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati: a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e
dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'imputato o del difensore.
di lottizzazione, pur in assenza di norme imperative e di qualsiasi potere dell’imputato in merito alla conduzione della pratica.
partecipazione dell’imputato all’operazione di via Salis del 27-28.4.1989, avente ad oggetto la cessione di un quantitativo di droga di ben 100 chilogrammi. con
per l’approvazione del piano di lottizzazione, pur in assenza di norme imperative e di qualsiasi è potere dell’imputato in merito alla conduzione della
adeguatezza, alla gravità dei fatti e alla specifica capacità a delinquere di ciascun imputato.
continuato di corruzione veniva affermata sulla base di numerosi elementi indicativi della illegittimità della condotta dell’imputato, con la
domicilio eletto ma presso il domicilio reale mediante consegna a persona diversa dall’imputato.
versanti, dall’imputato e dal P. G. di Milano in quanto il dubbio sulla responsabilità del C. è risultato di una accurata e organica disamina delle
valutazione rispondente ai canoni logici e giuridici posti dall’art.192 c.p.p., è stato reputato univocamente indicativo dell’inserimento dell’imputato nell
’appartenenza dell’imputato all’associazione finalizzata al narcotraffico con una motivazione manifestante illogica; carente, priva dei necessari passaggi logici
dell’imputato in quattro occasioni in via Albissola – in orari, con atteggiamenti denotanti la trattazione di affari illeciti e in compagnia di altri
notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata, anziché al domicilio eletto, al domicilio reale, ma non a mani proprie dell’imputato
e l’aprile 1989, è stato osservato che l’imputato operava nella zona già nel 1985, quando l’associazione era retta da C. G.: la sua ricomparsa, dopo
manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità dell’imputato per tutti i reati ascrittagli: in particolare, veniva
fungibili, è riscontrabile una connessione causale tra le condotte di ogni imputato qualificata da un atteggiamento volontario in termini di agevolazione
. e R.: in base a tali elementi, considerati precisi e univoci, è stato ritenuto che l’imputato, figlio di C. G., fondatore dell’associazione operante
conclusione, sorretta da un adeguato sviluppo argomentativo, che sussiste una situazione di incertezza in ordine alla responsabilità dell’imputato per il
dibattimentale per procedere all’audizione di M. S., imputato di reato connesso, già sentito in primo grado, senza dare adeguatamente conto dell’assoluta
D’altra parte, non può neppure sostenersi che, a causa della rilevata nullità, sia stato compresso l’esercizio da parte dell’imputato del diritto di
’imputato non inerisca in realtà alla peculiare funzione di atto propulsivo che è propria del decreto che dispone il giudizio, perché, una volta che quest
S’intende dire cioè che la notifica del decreto di citazione all’imputato e dell’avviso d’udienza a uno dei difensori di fiducia dell’imputato
’imputato dia origine ad una situazione che, incidendo sulla regolarità della vocatio in judicium delle parti necessarie, escluda la valida costituzione
dell’avviso d’udienza al secondo difensore dell’imputato.
– per omessa notificazione dell’avviso di udienza a uno dei due difensori dell’imputato A. B. avv. Rosario Ummarino – del decreto che disponeva il
notificazione dell’avviso d’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, quello di restituire gli atti al g.i.p. perché provveda alla rinnovazione
dei due difensori dell’imputato, essendo unanime ormai l’opinione che considera tale omissione come causa di nullità di ordine generale a regime