relativa alla prevalenza o meno della variante al PRG sul piano consortile giacché, ai sensi dell’art. 22 delle N.T.A., non poteva considerarsi ammessa la
consortile, in quanto quest’ultimo costituisce strumento attuativo delle primo, e che era stato erroneamente ritenuto che la pratica di approvazione del
senso derogatorio, al piano consortile del CIMEP, corrispondente ad un piano particolareggiato, che gli erano state attribuirete condotte
consortile CIMEP e la variante del P.R.G., dato che per poter configurare il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio non è